Antiriciclaggio: comunicazione titolare effettivo al registro delle imprese
Il DLgs. attuativo della quarta direttiva antiriciclaggio di recente approvazione interviene sul DLgs. 231/2007 introducendo due importanti novità attinenti all’identificazione del titolare effettivo e alla gestione delle relative informazioni.
In primo luogo, sono state introdotte disposizioni per individuare il titolare effettivo nelle strutture complesse.
Il titolare effettivo indica le persone fisiche, che di fatto influenzano le decisioni aziendali e/o societarie. L’altra rilevante novità è contenuta nell’art. 21 del decreto attuativo dove è previsto, in capo alle imprese dotate di personalità giuridica e alle persone giuridiche private diverse dalle imprese, e tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese, l’obbligo di comunicare le informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva.
Norma di attuazione
- La decorrenza e le modalità con la quale effettuare le comunicazioni riguardanti la “titolarità effettiva”
- Le modalità con le quali saranno rese possibili le procedure di accesso ai dati ed informazioni sulla “titolarità effettiva delle imprese” ai soggetti a ciò abilitati
- Le modalità di consultazione delle informazioni ovvero i requisiti di accreditamento
- I termini, la competenza e le modalità di svolgimento della procedura volta a valutare la sussistenza dell’interesse all’accesso.
Gli stessi adempimenti, secondo modalità e termini ben definiti nel decreto di cui trattasi, sono previsti per i Trust. Le informazioni di cui all’art.22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario.
Eventuali omissioni al riguardo scontano la medesima procedura sanzionatoria di cui all’art.2630 de cc.
Termini e modalità di comunicazione al Registro Imprese da regolamentare
I dati e le informazioni, oggetto di comunicazione, nonché i termini e le modalità di accesso alle informazioni, da parte dei soggetti autorizzati, e di consultazione e di accreditamento da parte dei soggetti obbligati, dovranno essere regolamentate con apposito decreto del Ministro dell’Economia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico.
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