In questo primo mese di entrata in vigore della fattura elettronica, si legge molto spesso, anche sui giornali specializzati, di fantomatici problemi di qualsiasi genere.
Partiamo da un punto fermo: la fattura elettronica non ha cambiato i tempi, modi ed altro in merito all’applicazione dell’iva, del sistema di determinazione dell’imposta.
In questo articolo mi soffermo sul problema della determinazione del saldo iva debito: nulla è cambiato, fermo restando l’esigibilità dell’iva nel momento dell’effettuazione dell’operazione, secondo quanto previsto dall’art. 1 dpr 100/98, come novellato dal DL 119/2018, per il prestatore l’iva è esigibile al momento della esecuzione della prestazione; per chi la riceve l’iva, per essere esigibile, deve avere anche il materiale possesso del documento (la fattura). Facendo un esempio: prestazione eseguita in data 30 gennaio 2019; il prestatore emette fattura ed invia allo sdi in data 9 febbraio; per qualche motivo lo sdi, prima rifiuta la fattura, che viene riemessa in data 14 febbraio 2019; il cessionario riceve la fattura il 18 febbraio 2019: l’iva a debito per il prestatore rientra nella liquidazione di gennaio 2019, per il cessionario invece in quella di febbraio.
Probabilmente coloro che evidenziano problemi di qualche sorta, erano soliti non rispettare i termini di legge prima. La dimostrazione sono le fatture sbagliate, molti prima sbagliano, stracciavano e riemettevano; oppure, altra cosa: “dottore non mi pagano allora faccio nota di credito”. Forse non è la fattura elettronica ad essere sbagliata, ma la prassi di molti operatori.
Lo studio rimane a disposizione di quanti volessero approfondire alcuni aspetti della fatturazione elettronica.
Articoli correlati:
Fattura elettronica: ultimi chiarimenti ai tanti dubbi dei contribuenti