Il bitcoin e le criptovalute in generale, sono definite, secondo la legge antiriciclaggio, come “rappresentazione digitale di valore….”; questa è la definizione che da l’art. 1, comma 1 del DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 90.
Sono passati 15 mesi da quando, nel dicembre 2017, il bitcoin arrivò all’apice del suo valore, quasi 20.000 dollari, per poi, arrivare, ai giorni nostri, ad essere quotato circa 4000 dollari. Molto si è scritto, detto, affermato ed oggi, a circa 3 mesi dalle dichiarazioni fiscali 2019, relative all’anno 2018, si torna a parlare di criptovalute.
Per i contribuenti che detengono Bitcoin al di fuori del regime d’impresa, l’agenzia delle entrate fece un suo primissimo intervento cona la ris. Agenzia delle Entrate 72/2016 dove si affermò che mancando l’intento speculativo, le plusvalenze non sarebbero tassate. Ma oggi è ancora così? l’orientamento è sempre questo? Recentemente è stata interpellata l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia che ha fornito nuovi chiarimenti; ad aprile 2018, in risposta ad istanza di interpello del 22 gennaio 2018, l’Amministrazione finanziaria ha fugato ogni dubbio al riguardo: le cessioni a pronti di valuta virtuale non danno origine a redditi imponibili mancando la finalità speculativa, salvo generare un reddito diverso qualora la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet) per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo di imposta, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR e del comma 1-ter) del medesimo articolo.
Attenzione, la “giacenza media”, sottolinea l’Agenzia, deve essere verificata rispetto all’insieme dei “wallet” detenuti dal contribuente indipendentemente dalla tipologia degli stessi (paper, hardware, desktop, mobile, web).
L’Agenzia delle entrate, in risposta all’interpello n. 956/39/2018, ha sostenuto che le plusvalenze realizzate dalla cessione di criptovalute sono tassate esclusivamente se cedute a termine.