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Forfettari e plusvalenze

Plusvalenza da avviamento

La legge 190/14, come successivamente modificata ed integrata, ha introdotto il regime dei forfettari, chiamati così, in quanto il reddito viene determinato, forfettariamente, sulla base di coefficienti di redditività. La redditività dipende dal codice ATECO e sono le seguenti:

Progressivo Gruppo di settore Codici attività ATECO Coefficiente di Redditività
1 Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11) 40%
2 Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 40%
3 Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40%
4 Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 54%
5 Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 86%
6 Intermediari del commercio 46.1 62%
7 Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56) 40%
8 Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 -71 – 72 – 73 – 74 – 75) -(85) – (86 – 87 – 88) 78%
9 Altre attività economiche (01 -02 – 03) – (05-06-07-08- 09)- (12 – 13 – 14- 15 – 16 – 17 – 18 -19 – 20- 21 – 22 – 23 – 24- 25 – 26- 27 – 28 – 29 – 30- 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59- 60-61 -62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80- 81 – 82) -(84) – (90 -91 -92 – 93) – (94 – 95- 96) – (97 – 98) – (99) 67%

Le legge di bilancio 2019, n. 145/2018, ha introdotto delle cause ostative ed eliminato altre. Per approfondimento si rimanda alla circolare 8/E dell’agenzia delle entrate.

Plusvalenze ed altri componenti straordinari

Per i soggetti forfettari, nella disciplina della tassazione dei componenti straordinari, come le plusvalenze, non c’è alcun riferimento. Con la circolare 10/E/2016 l’Agenzia delle Entrate ha fatto il punto su tutti gli aspetti connessi alla gestione dei contribuenti che applicano il regime forfettario introdotto dalla L. 190/2014 a partire dal 2015 e successivamente modificato dalla legge di stabilità 2016 (L. 208/2015).

La determinazione del reddito nel regime forfettario non avviene in modo analitico per differenza tra proventi e costi sostenuti (come ad esempio avviene per i contribuenti che adottano il regime di vantaggio di cui al D.L. 98/2011), bensì applicando una percentuale forfettaria a titolo di abbattimento dei costi, variabile in funzione dell’attività svolta e individuata in base al codice attività.

Tale modalità di determinazione del reddito comporta tra le altre cose l’irrilevanza delle componenti straordinarie di reddito, quali le plusvalenze e minusvalenze nonché le sopravvenienze attive e passive.

Molto interessante è la questione della rivendita dei cespiti acquisiti prima dell’ingresso nel regime forfettario e rivenduti durante l’applicazione del predetto regime: la circolare AdE 10/E/2016 prevede l’irrilevanza della plusvalenza o minusvalenze realizzate. Quindi un agevolazione che vale anche nel caso di cessione dell’azienda in costanza di regime: la stessa non rileva come componente straordinario di reddito.