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Emissione fattura elettronica

Con la circolare 14E_2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i termini dell’emissione delle fatture elettroniche. Dal primo luglio 2019 le fatture devono riportare: (i) la «data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura» (cfr. il nuovo comma 2, lettera g-bis); (ii) possono essere emesse «entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6» (così il nuovo comma 4, primo periodo).

L’emissione delle fatture, fermo restando, il momento in cui la cessione del bene o la prestazione del servizio si intende eseguita, potrà essere emessa entro 10 giorni da tale data. La circolare n. 13/E del 2018, nonché il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 89757 del 30 aprile 2018), prevede che «La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Calando in un esempio concreto quanto appena detto, a fronte di una cessione effettuata in data 28 settembre 2019, la fattura “immediata” che la documenta potrà essere: a) emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019); b) generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 10 giorni successivi (in ipotesi l’8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019); c) generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 settembre 2019).

sanzioni

La sanzione per la mancata o tardiva emissione della fattura è stabilita dall’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 417 del 1997 ed oscilla tra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile del documento.