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Rimborsi spese amministratori

Dall’1.1.2001, i rimborsi spese amministratori, cioè le somme percepite dal collaboratore a titolo di rimborso spese e di indennità di trasferta concorrono alla formazione del suo reddito in base alle disposizioni dell’art. 51 co. 5 del TUIR. L’applicazione delle nuove regole determina innanzitutto una nozione di trasferta profondamente diversa rispetto a quella precedentemente rilevante.

La trasferta si configura soltanto nell’ipotesi in cui il l’amministratore svolga la propria attività al di fuori del Comune in cui risulta ubicato il luogo in cui è tenuto a svolgere la sua prestazione, cioè la sede della società committente. In un primo momento, il Ministero delle Finanze sembrava orientato ad adottare una nozione restrittiva di trasferta, facendo confluire nel reddito dell’amministratore i rimborsi delle spese sostenute per il raggiungimento della sede di lavoro.

Con un successivo intervento, invece, il Ministero ha riconosciuto che i rimborsi spese amministratori, per alcune attività, non è possibile, in virtù delle caratteristiche peculiari della prestazione svolta, determinare contrattualmente la sede di lavoro, né identificare tale sede con quella della società. In tale ipotesi, ai fini dell’applicazione del quinto comma dell’articolo 51 del TUIR occorre fare riferimento al domicilio fiscale del collaboratore. Tale criterio può essere utilizzato ad esempio per gli amministratori di società o enti, sempreché dall’atto di nomina non risulti diversamente individuata la sede di lavoro”.

Pertanto, sembra che per gli amministratori, ai fini della configurazione della trasferta, occorra fare riferimento:

• all’atto di nomina (che può indicare una sede di lavoro presso la società – es. uffici amministrativi);

• (in subordine, ove l’atto di nomina nulla disponga) alle caratteristiche oggettive delle funzioni rientranti nel mandato di amministrazione.

Con specifico riferimento agli amministratori, sembra ammissibile riferire la nozione di trasferta alle prestazioni rese al di fuori del Comune in cui l’amministratore ha il proprio domicilio fiscale.

Trasferte: tipologie di rimborsi

In merito alle trasferte svolte al di fuori del territorio comunale, l’art. 51 co. 5 del TUIR prevede tre tipologie di rimborsi che risultano escluse dal reddito per il percettore: • indennità forfettaria; • rimborso misto; • rimborso analitico. Il criterio scelto deve essere mantenuto per l’intera trasferta, non potendo, per la stessa, operare un criterio misto, ad esempio analitico-misto o indennità-rimborso analitico.

Deducibilità dei costi per la società erogante

I compensi degli amministratori sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti.

Nell’ipotesi in cui l’amministratore si rechi in trasferta con un autoveicolo di sua proprietà ovvero preso a noleggio, le relative spese continuano ad essere ammesse in deduzione dal reddito della società mandante nei limiti, rispettivamente, del costo di percorrenza (determinato in base alle tabelle definite dall’ACI) o della tariffa mediamente praticata per veicoli di potenza non superiore a: • 17 cavalli fiscali (motori a benzina); • 20 cavalli fiscali (motori diesel).