I non fungible token sono rappresentazioni digitali di valore, il cui contenuto li qualifica. Si basano sul peer2peer, sulla blockchain, ma sono emessi dal titolare, primo, si di essi, diciamo dall’inventore, creatore, che decide quanti devono essere.
La prima distinzione, rispetto alle criptovalute, la troviamo nelle regole di emissione, che per le criptovalute, sono rappresentate dall’algoritmo o codice. I miner nei non fungible non ricevono una criptovaluta come ricompensa, ma solamente una commissione per il lavoro di verifica che svolgono.
Aspetti fiscali ante 2023
I non fungible token, prima della disciplina introdotta dalla legge di bilancio, i NON FUNGIBLE TOKEN (da ora in avanti anche NFT o nft), al pari delle criptovalute, non avevano una disciplina fiscale, ma si andava per prassi amministrativa o per interpretazione dottrinale.
Gli NFT sono beni digitali, scarsi, basati su blockchain, che possono o meno, essere collegali ad un bene fisico.
La prima e più diffusa applicazione degli NFT è stata nell’arte o nei giochi, cosiddetti play2earn, dove gli NFT rappresentano avatar, oggetti e simili. La compravendita degli NFT poteva dare risultati positivi ed in questo caso ci si poneva il dubbio sotto quale categoria reddituale dovessero ricadere.
NFT ed opere d’arte
I non fungible token, le operazioni sugli stessi, sono classificati, dalla dottrina prevalente, in tre fattispecie:
(i) l’appassionato di arte digitale, che acquista e ogni tanto può capitare che venda qualche opera per ricomprarne altre;
(ii) il soggetto che compra e vende, NFT ma in maniera occasionale;
(iii) il commerciante di arte.
Il primo non fa operazioni che rilevano fiscalmente. Il secondo ed il terzo si, ma in maniera diversa. Il secondo produce redditi di lavoro autonomo occasionale, come tali, si tassano ad aliquota progressiva, marginale irpef.
Il commerciante di arte è colui che ha partita iva e quindi si applicano le regole per il reddito di impresa.
Fisco ed NFT dal 2023
Con la legge di bilancio 2023, anche i NFT, definiti criptoattività, in quanto rappresentazioni digitale di valore, rappresentativi di un diritto, sono assoggettati ad imposta sostitutiva del 26%, quindi molto più facile e forse anche più favorevole. L’art. di riferimento è l’art. 67, comma 1, lettere c-sexies.
Le permute tra NFT non rileva no fiscalmente, ma rilevano gli scambi dei NFT con criptovalute.
Devono essere inseriti nel quadro RW se detenuti su piattaforme estere ovvero in wallet privati.