Oggi parlare di criptovalute è diventata una moda: molti parlano anche senza avere bene la concezione di cosa siano; molti pensano di sapere molto ma poi si scopre che molto c’è da imparare. Cosa sono veramente le criptovalute? A livello europeo il parere della Banca Centrale Europea le definisce come una rappresentazione di valore digitale che non è né emessa da una banca centrale o da un ente pubblico né è necessariamente legata a una valuta legale, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di pagamento e può essere trasferita, memorizzata o scambiata elettronicamente».
A livello giuridico la definizione sembra essere buona, ma a livello quotidiano, cosa sono le criptovalute? Io definisco le criptovalute come una rappresentazione digitale di fiducia, la fiducia che il singolo ripone in un sistema decentralizzato, distribuito.
Essendo il sistema decentralizzato, ognuno ha la libertà finanziaria illimitata, limitata solamente nella fiducia che la controparte ripone nel sistema. Insomma le criptovalute non possono essere inquadrate in qualcosa di esistente perché queste prima non esistevano e se continuiamo volerle stereotipare in qualcosa di già visto allora non abbiamo capito l’essenza stessa delle medesime.
Fisco e criptovalute storia di un matrim0nio fallito. Il bitcoin, come le altre “altcoin”, sono considerate valute estere, o meglio, sono assimilate a valute estere.
Con la risoluzione 72E del 2016, per la prima volta l’agenzia delle entrate affronta il tema delle criptovalute. Nella risoluzione si sofferma principalmente sul trattamento fiscale per le società che volessero intraprendere l’attività di intermediazione nella compravendita di criptovalute e, solo alla fine della risoluzione, con non poco stupore, afferma che la compravendita a pronti di criptovalute non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa.
La plusvalenza da realizzo criptovalute, deve essere tassata? L’art art. 67 DPR 22.12.1986 n. 917 affermano di si, ma a quali condizioni? La prima di tutte è che nel periodo di imposta, per almeno 7 giorni consecutivi, si abbia avuto sul conto, wallet e simili, un importo almeno pari ad euro 51.645,69 per sette giorni consecutivi. Come si determina tale valore? ed un altra domanda interessante, in caso di regalo di una criptovaluta, che magari nel tempo si è apprezzata, come determino la plusvalenza?
Partiamo da questa ultima domanda, se ricevo in regalo, ho ricevuto in regalo, nel 2013, due bitcoin, che oggi hanno un valore di circa 80.000 dollari, come li tasso se li vendo? a queste ed altre interessanti domande, anche come, ad esempio, collateralizzare una criptovaluta per non pagare imposte, risponderò alle videoconsulenze che intrattengo tramite skype.
Un altro aspetto che spesso mi viene chiesto di chiarire è se la semplice detenzione sia da dichiarare al fisco. Risposta si, salvo che le criptovalute siano detenute in wallet di cui deteniamo la chiave privata oltre che quella pubblica (Ledger Nano X per intendersi). L’art. 4 DL 28.6.1990 n. 167 stabilisce che e persone fisiche, gli enti non commerciali e le societa’ semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attivita’ estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi….”.