Preliminarmente, relativamente al 2021, fate la tardiva entro il 28 febbraio 2023 e con pochi euro sanate la vostra posizione.
Tassazione criptovalute: oggi sappiamo che esiste, finalmente una legge che disciplina il comparto delle criptoattività; con la legge di bilancio 2023, finalmente siamo usciti dall’oblio. Poteva essere meglio? certamente si, ma il fatto che ci sia è già un traguardo.
Cosa prevede la legge? con l’introduzione della nuova lettera c-sexies, all’art. 67, comma 1 del Tuir, vengono introdotte 4 fattispecie rilevanti ai fini fiscali: (i) cessione a titolo oneroso; (ii) permuta; (iii) rimborso; (iv) detenzione di criptoattività.
Viene data una definizione di criptoattività, che sono rappresentazioni digitali di valore o di diritti (praticamente ci rientra tutto).
Viene, finalmente abolita, ex lege, l’equiparazione delle criptovalute alle valute estere. Qui lo spunto è interessante per parlare, alla luce, della previsione della nuova legge, che afferma, per il passato, la tassazione delle criptovalute, ricade nell’articolo 67 del Tuir (senza, per altro, dire in quale fattispecie), della possibile illegittimità costituzionale di tale previsione. La realtà dei fatti è che non esiste una norma costituzionale, eccetto che legge penale (ex art. 25 Cost.), che sancisca l’irretroattività della legge tributaria, ma solo l’art. 11 delle preleggi, al codice civile, che afferma che la legge dispone solo per l’avvenire.
Esame delle nuove fattispecie impositive
L’art. 1, comma 126 della L. 197/2022 (da adesso in avanti anche detta legge di bilancio o LB), prevede quattro fattispecie impositive. Vediamole in ordine non corrispondente a quello della legge.
Cessione a titolo oneroso
La cessione a titolo oneroso è la fattispecie classica della vendita per valuta fiat: cessione di criptoattività contro valuta fiat, realizzando una plusvalenza superiore ad Euro 2.000; sparisce la previsione della non rilevanza delle plusvalenze se la giacenza è inferiore ad euro 51.645,69.
Permuta di criptoattività
Questa previsione va letta insieme all’ultima parte del comma 126 (non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni). Cosa sono e quali sono le criptoattività aventi eguali caratteristiche e funzioni? Ci aiutano parzialmente i lavori preparatori, dove però si fa solo l’esempio del passaggio da una criptovaluta ad un NFT quale evento rilevante, ma invece non sarebbero rilevanti i passaggi, le permute tra criptovalute (esempio tra btc ed eth). Questo però non ci aiuta al 100%, permanendo dei dubbi in merito.
Rimborso di criptoattività
Questa ipotesi è molto remota e di difficile immaginazione. Quali potrebbero essere le ipotesi di questo tipo? una società che emette Token che poi vengono rimborsati ad un valore superiore alla sottoscrizione? Potrebbe essere, ma altre ipotesi sono di difficile accadimento.
Detenzione di criptoattività
La detenzione di criptoattività è un concetto sfumato, vi potrebbero rientrare tutte le ipotesi non contemplate precedentemente (come ad esempio, lo staking, la DeFi e tutte le operazioni assimilate). Ma potremmo anche pensare che lo staking, DeFi e simili, siano impiego di capitale e derivante da impiego di criptoattività e non la semplice detenzione ed in quanto tale redditi da capitale. Ma se la legge di bilancio ha introdotto una disciplina del reddito derivante dal possesso di criptoattività, allora dobbiamo propendere che tutto rientri nella nuova lettera c-sexies dell’art. 67, quindi tutto quello che non rientra nelle precedenti ipotesi, rientra in questa.
Le minusvalenze
Intanto diciamo che con la nuova legge, plusvalenze e minusvalenze da criptoattività si compensano tra loro e non con altri tipi di redditi diversi, finanziari o da capitale.
L’art. 68 del Tuir adesso prevede che Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto.
Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.
In caso di successione si prende come costo quello del donante o quello indicato nella dichiarazione di successione.
Molto importante la parte in cui si dice che è onere del contribuente dimostrare, con elementi certi precisi, i dati relativi al costo di acquisto. Molti commentatori vedono questo come un grosso problema, ma dobbiamo calarci nel contesto criptoattività: quando compriamo una criptovaluta, abbiamo, spesso: (i) bonifico di euro verso un exchange (tipo Binance, Kraken e simili); (ii) l’acquisto della criptovaluta da detti exchange; abbiamo quindi un costo di acquisto certo, dato dai dalla piattaforma. Il problema potremmo averlo nel caso di transazioni peer2peer, ma anche qui, falso problema in quanto abbiamo: (i) invio di euro verso un soggetto; (ii) invio di criptovaluta da questo soggetto verso il primo. Nel caso di permuta tra i soggetti, faremo riferimento al cambio preso da un exchange, presumibilmente da quello dove sono state acquistate le criptoattività permutate.
Il problema dai più sollevato, secondo me, serve più per fare polemica che altro: se devo considerare gli exchange, operatori idonei all’adeguata verifica; a fungere da sostituti di imposta ed altro, allora devo dare ed affidarmi a loro quando devo quotare una criptoattività. Il contribuente diligente dovrà, a mio avviso, conservare tutti i documenti possibili atti a dimostrare il costo, ad esempio, contabili bancarie, screenshot dell’operazione fatta, dopo di che sarà difficile affermare che il costo di acquisto sia pari a zero.
Retroattività della disciplina fiscale
In un paese civile, la norma tributaria dovrebbe essere valida solo dalla data della sua approvazione in avanti, ossia, come si dice, con effetti ex nunc (da ora in poi) e non ex tunc (da allora).
Ma nell’ordinamento giuridico italiano non esiste una norma costituzionale che affermi questa irretroattività. Solo norme ordinarie lo affermano (vedi sopra l’introduzione).
Fatta questa premessa, il comma 127 della LB 2023, dispone che ” Le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività, comunque denominate, eseguite prima della data di entrata in vigore della presente legge si considerano realizzate ai sensi dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le relative minusvalenze realizzate prima della medesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell’articolo 68, comma 5, del medesimo testo unico. Ai fini della determinazione della plusvalenza si applica l’articolo 68, comma 6, del predetto testo unico.
Come detto nelle premesse, si dice ed afferma che quello fatto fino ad oggi rileva ai sensi dell’art. 67, ma non si specifica quale ipotesi reddituale dovrebbe essere presa in esame. Con la lettura coordinata del comma, facendo riferimento all’art. 68, comma 5, per le minusvalenze, possiamo interpretare nel senso che si rimanda all’assimilazione a valute estere. Ma questa norma non è di interpretazione autentica e quindi staremo a vedere per il futuro, la giurisprudenza che si formerà nel merito.
E per il passato? le conversioni cripto vs cripto, si tassano? ed il monitoraggio fiscale?
Non essendoci una legge, fino al 2022, ma solo interpretazioni ministeriali e, considerando che una legge successiva le esclude, sarebbe preferibile optare per la non tassazione delle stesse come anche per il monitoraggio fiscale ci potrebbero essere dei dubbi. Va visto caso per caso e coordinato con la possibilità, anche se dubbia, per molti aspetti, di aderire al condono previsto dalla LB 2023.
Risparmio amministrato e Risparmio gestito
Questa possibilità, introdotta dal comma 128, diremo velocemente che i contribuenti, aderendo, o meglio, richiedendo alle piattaforme operanti in Italia, di assumere la veste di sostituto di imposta, in primis possono evitare di monitorare le criptoattività ed in secondo di fare calcoli complicati perchè ci penserebbe la piattaforma stessa. Ora, chi non opera sul campo, per coloro che sono ignari dei meccanismi, potrebbe essere vista come soluzione geniale, ma agli addetti ai lavori no perchè sanno benissimo che le forme più remunerative nel campo derivano o da exchange che non operano in Italia o da DEX, ossia exchange decentralizzati che tale funzione non assumono.
Segnalazioni degli Exchange
Il comma 129 della LB 2023, introduce l’obbligo, per gli exchange di effettuare le segnalazioni alle autorità competenti, ossia Agenzia delle Entrate, le operazioni in valuta virtuale o criptoattività, di importo superiore ad Euro 5.000. Quindi quando i soggetti tornano verso gli Exchange centralizzati, per importi superiori ad Euro 5.000 scatta la segnalazione automatica all’Agenzia delle Entrate.
Di questo comma vorrei evidenziare questo: si parla di operazioni in valuta virtuale o criptoattività, quindi ai fini, ricordiamo delle permute, le valute virtuali non sono criptoattività? anche questo segnala una scarsa conoscenza del legislatore del comparto e di come abbia legiferato solo per “far cassa” e sarebbe utile tornare sulla legge per correggere certi aspetti.
Valutazione delle criptoattività per le imprese
Il comma 131 prevede una modifica all’art. 110 del Tuir, prevedendo che le variazioni dei valori delle criptoattività non sono rilevanti fiscalmente ma lo saranno nel momento del loro realizzo, quindi conversione in Euro. Una norma del genere dovrebbe essere introdotta anche in campo di permute di criptoattività per le persone fisiche, stabilendo che rilevano fiscalmente solo le conversioni in euro di qualsiasi criptoattività, ovvero acquisto di beni e servizi con le stesse, e saremmo apposto.
Cosa fare per il passato e Voluntary Disclousure
Dottore cosa devo fare per il passato? devo dichiarare? devo regolarizzare? Questa la domanda più gettonata in questi ultimi giorni.
I commi 140-142 della LB 2023 prevedono una voluntary disclousure per le cripto. Partiamo dalla fine. La voluntary disclosure per le cripto non prevede una copertura penale e non esime il contribuente dalla dimostrazione della provenienza fondi ai fini dell’antiriciclaggio. Quindi attenzione a fare i calcoli prima di scegliere di aderirvi o meno (D.Lgs 74/2000, prevede fattispecie di reato al superamento di soglie di imposta evasa – 100.000 euro, cosa non difficile per chi ha fatto ottimi guadagni nel passato).
La sanatoria prevede il pagamento dello 0,5% o del 4%, sul valore finale, per ogni anno di omissione, delle criptoattività possedute. Lo 0,5% se l’omissione ha riguardato solo il monitoraggio fiscale o 4% se si sono omessi anche redditi da sottoporre ad imposta sostitutiva del 26%, le plusvalenze. Anche qui, si considerano anche eventuali plusvalenze cripto2cripto oppure no? La risposta potrebbe essere NI, dipende da caso a caso.